E se la natura fosse un soggetto di diritto? Il caso del Mar Menor e l’ecocentrismo moderato

La crescente inefficacia degli strumenti giuridici tradizionali nel contrastare la crisi ecologica globale impone una riflessione radicale.

Autore

Anna Beccaria

Data

1 Settembre 2025

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5' di lettura

DATA

1 Settembre 2025

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Oltre l’Antropocene: verso un nuovo sguardo ecocentrico sulla natura 

L’impronta umana ha raggiunto un’intensità tale da modificare in modo duraturo i processi  vitali della Terra, inaugurando una nuova era: l’Antropocene. Non solo categoria geologica,  ma anche chiave interpretativa, l’Antropocene rivela una crisi sistemica che travalica  l’ambiente e il clima, toccando in profondità le dimensioni culturali e simboliche della nostra  civiltà. 

Alla radice dell’attuale crisi ecologica vi è un paradigma che ha caratterizzato a lungo il  pensiero occidentale moderno, quello antropocentrico. In questa visione, la natura viene  considerata principalmente come strumento al servizio dei bisogni, interessi e diritti dell’uomo.  L’ambiente non è fine in sé, ma mezzo utile, proprietà da sfruttare, risorsa da amministrare.  Anche il diritto ambientale, nella sua forma classica, ha riflettuto questa impostazione:  proteggere la natura sì, ma solo in quanto funzionale alla qualità della vita umana. Un approccio  che oggi si rivela sempre più insufficiente. I dati globali parlano chiaro: crisi climatica, perdita  di biodiversità, scarsità di risorse naturali e disastri ambientali rappresentano alcune delle  principali minacce del nostro tempo, come confermato dal Global Risks Report 20231 del  World Economic Forum. 

In risposta a questo fallimento culturale e normativo, si sta facendo strada una visione  alternativa, l’ecocentrismo. Questo approccio rifiuta la centralità assoluta dell’essere umano,  riconoscendolo come parte di un più vasto sistema vivente. La natura, in questa cornice, non ha valore solo se utile all’uomo, ma possiede dignità e valore intrinseco, indipendentemente  dalla sua funzione per la società umana. Si tratta di un cambiamento radicale: il passaggio dalla  concezione della natura come oggetto a quella della natura come soggetto.

È proprio in questo contesto che si inserisce il caso della Spagna. Per la prima volta, una Corte  costituzionale europea ha riconosciuto la legittimità di una legge che attribuisce diritti a un  ecosistema. Si tratta di un’eccezione destinata a rimanere isolata, oppure di un segnale di un  possibile cambiamento sistemico? Possiamo immaginare che l’Europa, pur priva di una cultura  ecocentrica consolidata, possa sviluppare modelli giuridici nuovi a partire da questa  esperienza? 

Il caso Mar Menor: un importante precedente giurisprudenziale 

Il Mar Menor, laguna costiera situata nella regione di Murcia, è diventato il primo ecosistema  europeo a ottenere il riconoscimento di personalità giuridica grazie alla Legge 19/2022, frutto  di una mobilitazione popolare che ha raccolto oltre 600.000 firme2. Il riconoscimento giuridico  include diritti specifici per l’ecosistema, tra cui quello di esistere, rigenerarsi, essere protetto  e rappresentato3. Si tratta di un passaggio storico per il diritto ambientale europeo, dove per la  prima volta un ordinamento accoglie la possibilità che un’entità naturale sia titolare di diritti  propri, avvicinandosi così all’approccio ecocentrico già consolidato in alcune esperienze  latinoamericane. Ma è la sentenza del Tribunal Constitucional n. 142/2024 a imprimere una svolta decisiva,  confermando la piena costituzionalità della legge e offrendo una lettura evolutiva dell’art. 45  della Costituzione spagnola, dedicato alla tutela dell’ambiente. La Corte adotta  un’impostazione prudente, allineandosi a un’idea di ecocentrismo moderato4, vale a dire  un’interpretazione del diritto ambientale che valorizza la soggettività funzionale della natura  senza rompere con l’architettura antropocentrica dell’ordinamento. In questa prospettiva, la  soggettività giuridica dell’ecosistema non è pienamente riconosciuta in senso assoluto, ma è ammessa nella misura in cui contribuisce alla tutela dei diritti fondamentali delle persone. Il Tribunale sceglie così di non adottare una lettura integralmente ecocentrica dell’art. 45, ma  apre alla possibilità che il diritto ambientale evolva gradualmente in quella direzione, senza  scardinare l’architettura giuridica esistente. 

Pur non giungendo al riconoscimento esplicito della personalità giuridica del Mar Menor in  senso pieno, la Corte ammette che la laguna possa essere titolare di diritti funzionali alla  protezione dell’ambiente, purché sempre finalizzati alla garanzia del diritto umano a un  ambiente sano. In questo quadro, il riconoscimento giuridico dell’ecosistema viene visto come  uno strumento di attuazione degli obblighi costituzionali, non come un ribaltamento  dell’impianto normativo esistente. È proprio in questa tensione tra innovazione e continuità che  si colloca la portata giuridica del caso. 

Il valore di questo precedente emerge da due elementi chiave: da un lato, dimostra che non è  necessaria una riforma costituzionale per attribuire diritti alla natura, se si adotta una lettura  evolutiva delle disposizioni costituzionali; dall’altro, mostra che il modello è compatibile con  gli ordinamenti europei anche in assenza di una cultura giuridica ecocentrica consolidata.  

Inoltre, la posizione della Corte spagnola si inserisce in un contesto europeo in rapida  evoluzione, in dialogo implicito con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.  Particolarmente significativa è l’apertura del Tribunale a una visione dinamica e non esclusiva  della protezione ambientale, riconoscendo che nuovi strumenti giuridici, come il  riconoscimento della personalità giuridica alla natura, possano affermarsi in coerenza con  l’ordinamento. Si conferma così un allineamento con l’evoluzione del diritto europeo, come  dimostra la recente sentenza KlimaSeniorinnen c. Svizzera, in cui la CEDU ha affermato  l’obbligo positivo per gli Stati di adottare misure efficaci contro la crisi climatica proprio in  virtù dei diritti umani. Il caso evidenzia come i diritti ambientali siano ormai considerati parte  integrante della protezione dei diritti fondamentali: in tale cornice, il riconoscimento della  natura come soggetto giuridico, anche se in forma mediata, si pone in linea con la necessità di rafforzare le garanzie ambientali. La legge 19/2022 comporta una torsione inedita nel consueto sentiero del diritto5 non una  rottura frontale, ma una discreta anomalia che ne rivela la portata sistemica. Il caso Mar Menor si presenta come una breccia giurisprudenziale che può ispirare altri ordinamenti a percorrere  strade simili, senza dover adottare modelli giuridici estranei alla loro cultura istituzionale.

Modelli a confronto: Sud globale e paradigma ecocentrico 

L’idea che la natura possa essere soggetto di diritto ha trovato, finora, terreno fertile soprattutto  in ordinamenti non occidentali. In Paesi come Ecuador, Bolivia o Nuova Zelanda, il  riconoscimento giuridico degli ecosistemi si intreccia con visioni spirituali, o culturali, che  concepiscono la Terra come entità vivente o come soggetto relazionale.  

In Ecuador e Bolivia, i diritti della natura sono stati inseriti direttamente nelle Costituzioni: il  concetto di Pachamama, la Madre Terra, e la visione del Buen Vivir rappresentano un’idea di  benessere collettivo e relazionale che include l’ambiente come soggetto integrante della  comunità e non come semplice risorsa. In Colombia, la Corte costituzionale ha riconosciuto il  fiume Atrato come soggetto di diritto stabilendo un meccanismo di tutela con rappresentanti  legali dell’ecosistema. In Nuova Zelanda, l’accordo tra governo e popolazione Māori ha portato  al riconoscimento giuridico del fiume Whanganui, che «è un essere vivente, un antenato»6 dotato di personalità giuridica e rappresentanza istituzionale condivisa. 

L’Europa, al contrario, non dispone di un retroterra culturale comparabile. Il pensiero giuridico  moderno ha costruito i propri fondamenti sulla separazione tra uomo e natura, sulla centralità  del soggetto razionale e sull’idea che l’ambiente sia un bene da gestire in funzione del  benessere umano. In questo contesto, un trapianto diretto dei modelli sudamericani appare non  solo difficile, ma forse anche improduttivo. 

È proprio questa distanza a rendere il caso spagnolo particolarmente interessante. La via aperta  dal Tribunal Constitucional non si fonda su un rovesciamento del paradigma, ma su una  torsione interna all’ordinamento, che resta antropocentrico ma si apre a interpretazioni  funzionalmente ecocentriche. In assenza di una cultura giuridica animista o indigena,  l’ecocentrismo europeo potrà forse svilupparsi lungo traiettorie più moderate e ibride. 

Una nuova via per l’Europa?

Il caso Mar Menor rappresenta una discontinuità silenziosa ma significativa nel diritto europeo.  Senza toccare il testo costituzionale, la Corte spagnola ha aperto una frattura nell’impianto  interpretativo tradizionale, legittimando una soggettività giuridica dell’ambiente pur in forma  funzionale e mediata.  

In un’Europa priva di basi cosmovisive alternative, ma esposta in modo drammatico alla crisi  ecologica, l’interpretazione evolutiva dei giudici può aprire spazi nuovi di trasformazione  giuridica.

Bibliografia 

CALLAHUANCA, Law of Mother Earth. The Rights of Our Planet. A Vision from Bolivia,  World Future Fund, 2010. 

CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA, Sentencia T-622/16, Colombia, 2016. 

GREAR, A., Deconstructing Anthropos: A Critical Legal Reflection on ‘Anthropocentric’  Law, Law and Critique, 2020. 

GUDYNAS, E., Buen Vivir: Today’s Tomorrow, Development, vol. 54(4), 2011. 

INIZIATIVA PARLAMENTARE SPAGNOLA, Proposta di legge per il riconoscimento della  personalità giuridica della laguna di Mar Menor e del suo bacino (620/000007), 2020. 

KOTZÉ, L. J., Global Environmental Constitutionalism in the Anthropocene, , 2019. 

NEW ZEALAND GOVERNMENT, Te Awa Tupua (Whanganui River Claims Settlement) Act  2017, Nuova Zelanda, 2017. 

PEDROLLI, A., Il Tribunale costituzionale spagnolo riconosce la costituzionalità dei diritti  della laguna del Mar Menor e del suo bacino: verso i diritti della natura in Europa, Diritti  Comparati, 20 febbraio 2024. 

Legge n. 19/2022, del 30 settembre, per il riconoscimento della personalità giuridica alla  laguna di Mar Menor e al suo bacino, BOE núm. 237, Madrid. 

TRIBUNALE COSTITUZIONALE SPAGNOLO, Sentenza 142/2024, 26 dicembre 2024,  BOE núm. 314. WORLD ECONOMIC FORUM, The Global Risks Report 2023, Ginevra, 2023.

Note

  1. World Economic Forum, The Global Risks Report 2023, 18ª edizione, Ginevra, 2023.  Disponibile su: https://www.weforum.org/reports/global-risks-report-2023
  2. INIZIATIVA PARLAMENTARE SPAGNOLA, Proposta di legge per il riconoscimento della personalità giuridica della laguna di Mar Menor e del suo bacino (620/000007), 2020 
  3. Legge n. 19/2022, del 30 settembre, per il riconoscimento della personalità giuridica alla laguna di Mar Menor  e al suo bacino, BOE núm. 237, 03/10/2022
  4. TRIBUNALE COSTITUZIONALE SPAGNOLO, Sentenza 142/2024, 26 dicembre 2024, BOE núm. 314
  5. A. PEDROLLI, Il Tribunale costituzionale spagnolo riconosce la costituzionalità dei diritti della laguna del  Mar Menor e del suo bacino: verso i diritti della natura in Europa, in Diritti Comparati, 20 febbraio 2024.
  6. Te Awa Tupua (Whanganui River Claims Settlement) Act 2017, New Zealand Government.
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